Art. 3

LEGGE 13 marzo 1958, n. 262

In vigore dal 24 apr 1958
Restano ferme le norme in vigore per quanto concerne il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell' ai cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - TAMBRONI - PELLA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;262#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo