Art. 2
LEGGE 13 marzo 1958, n. 262
In vigore dal 24 apr 1958
È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 150.000 a lire 300.000.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell', è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Storico versioni
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