Art. 2
LEGGE 4 marzo 1958, n. 191
In vigore dal 10 apr 1958
Le società, aziende, enti di cui all' sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'.
Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio ai Ministero dell'industria e del commercio.
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