Art. 1

LEGGE 4 marzo 1958, n. 191

In vigore dal 10 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A partire dall'esercizio 1° gennaio 31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente, legge. Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente. Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinchè dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.
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