Art. 4

LEGGE 1 marzo 1958, n. 142

In vigore dal 16 mar 1958
A decorrere dal 1 luglio 1956, sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e ogni altra disposizione, anche regolamentare, incompatibile con le norme della presente legge.
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