Art. 2

LEGGE 1 marzo 1958, n. 142

In vigore dal 16 mar 1958
Nei confronti del personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana, iscritto negli appositi quadri speciali di cui al precedente , il trattamento economico a titolo di stipendio è fissato, con effetto dal 1 luglio 1956, nella misura di cui all'annessa tabella. Al personale indicato nel presente articolo, sono estese le norme contenute negli , terzo e quinto comma, 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
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