Art. 4
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 161
In vigore dal 4 apr 1958
Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, per i posti di organico di gruppo B del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie soppressi e trasferiti, per effetto del precedente art. 3, nella carriera di concetto del Genio civile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-27;161#art-4