Art. 2

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 161

In vigore dal 4 apr 1958
Il personale attualmente appartenente al ruolo unico dei ragionieri e dei segretari contabili del Genio civile è inquadrato nel ruolo dei ragionieri di cui alla allegata tabella se in possesso del diploma di ragioniere o di titolo equiparato o in quello dei segretari stabilito nella stessa tabella se in possesso di altro titolo di scuola media di 2° grado. L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato in base alla qualifica posseduta e secondo l'anzianità acquisita nella qualifica e nel ruolo di provenienza.
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