Art. 3

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 189

In vigore dal 10 apr 1958
Al n. 3 dell' della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: "con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;189#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo