Art. 3
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 189
In vigore dal 10 apr 1958
Al n. 3 dell' della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: "con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".
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