Art. 1

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 189

In vigore dal 10 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sulla disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di cinque miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprietà contadina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;189#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo