Art. 5
LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138
In vigore dal 30 mar 1958
Al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5.
Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora.
Qualora durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito nel primo comma.
Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capolinea siano di durata superiore ai 15 minuti primi.
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