Art. 2
LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138
In vigore dal 30 mar 1958
La durata, del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvi i casi regolati dal successivo .
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