Art. 7
LEGGE 11 febbraio 1958, n. 89
In vigore dal 21 mar 1958
Le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e negli articoli 154 e 159 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non sono applicabili, fin dalla loro entrata in vigore, per le nomine e le sostituzioni dei componenti le Commissioni tecnico-amministrative per i danni di guerra previste negli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
I presidenti dei tribunali ed il Ministero di grazia e giustizia possono delegare o designare a presiedere le Commissioni di cui al comma precedente anche magistrati collocati a riposo, purchè abbiano rivestito le qualifiche previste dalle citate disposizioni.
Analogamente le Amministrazioni dello Stato possono designare a far parte delle Commissioni stesse funzionari a riposo che abbiano appartenuto ai propri ruoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI - TOGNI - COLOMBO - GAVA - CASSIANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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