Art. 4

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 89

In vigore dal 21 mar 1958
Per le liquidazioni parziali in corso d'opera, previste dal secondo comma dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ferme restando le rateizzazioni disposte ai sensi dei precedenti , saranno ammesse a pagamento un numero di rate intere di contributo, il cui importo complessivo sia direttamente proporzionale all'entità delle opere eseguite, risultanti da ognuno degli stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura dei beni. In conseguenza di tali anticipate ammissioni, le rate di contributo saranno pagate: a) se relative al primo stato di avanzamento: la prima, a seguito della presentazione di tale stato; le successive, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente ; b) se relative agli ulteriori stati di avanzamento, alle scadenze determinate secondo le lettere b) e c) del precedente dopo la scadenza dell'ultima rata ammessa a pagamento a seguito della presentazione del precedente stato di avanzamento. Le rimanenti rate di contributo saranno ammesse al pagamento in seguito alla presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dall'organo tecnico competente e saranno pagate alle scadenze determinate come al punto b) del comma precedente dopo quella dell'ultima rata relativa all'ultimo stato di avanzamento.
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