Art. 2

In vigore dal 26 apr 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, al Regolamento ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - TAVIANI - GONELLA - MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;279#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data. — Testo vigente | Portale Normativo