Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 apr 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, al Regolamento ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - TAVIANI - GONELLA - MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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