Art. 2
In vigore dal 13 apr 1958
Piena ed intera, esecuzione è data all'Accordo, Annesso e scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - ANDREOTTI -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-04;212#art-2