Art. 1

In vigore dal 13 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;212#art-1

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