Art. 1

LEGGE 24 gennaio 1958, n. 18

In vigore dal 1 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-01-24;18#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo