Art. 1
LEGGE 24 gennaio 1958, n. 18
In vigore dal 1 mar 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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