Art. 12

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

In vigore dal 18 feb 1958
La insegna ed il brevetto della medaglia al valore civile, concessa alla memoria, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile. In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; In mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle. In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al Corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compì l'atto coraggioso. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale e civile. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà, le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso dell'insegna e del brevetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-01-02;13#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo