Art. 11

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 13

In vigore dal 18 feb 1958
Non possono conseguire ricompense al valor civile e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione. Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo della interdizione, conseguire le ricompense predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.
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