Art. 15

LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295

In vigore dal 16 dic 2010
IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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