Art. 15
LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295
In vigore dal 16 dic 2010
IL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Storico versioni
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