Art. 4

LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1219

In vigore dal 28 dic 1957
All'onere di lire 1.030.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede: a) quanto a lire 898.000.000 con riduzione, rispettivamente, di lire 722.000.000, 93.000.000 e 83.000.000 degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58: b) quanto a lire 17.500.000, 69.000.000 e 33.500.000 con gli stanziamenti dei capitoli 69, 81 e 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio; c) quanto a lire 12.000.000 con lo stanziamento del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1957-58. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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