Art. 3
LEGGE 23 dicembre 1957, n. 1219
In vigore dal 28 dic 1957
Al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato è attribuita, oltre lo stipendio determinato dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, la indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella attribuita al Primo presidente della Corte di cassazione con l' della predetta legge.
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