Art. 2

LEGGE 18 dicembre 1957, n. 1262

In vigore dal 7 gen 1958
L'onere di lire 33.020.834 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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