Art. 1
LEGGE 18 dicembre 1957, n. 1262
In vigore dal 7 gen 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È autorizzata la estinzione anticipata, degli oneri facenti carico a più esercizi finanziari, indicati nell'annessa tabella.
I relativi valori attuali, determinati al 1 luglio 1957, in complessive lire 33.020.834, saranno corrisposti agli enti creditori dal giorno successivo a quello di scadenza delle annualità in corso alla data di pubblicazione della presente legge.
Storico versioni
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