Art. 4

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1226

In vigore dal 14 gen 1958
I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della Zona di cui all' e allo ultimo comma, dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall' della legge citata. Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sarà così ripartito: 1) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione nei limiti territoriali stabiliti dall' della citata legge; 2) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali. Sul contingente di birra, la Zona di cui all' della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, potrà introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera. Il contingente di cui al punto 52 della tabella allegata alla presente legge potrà essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino - impianto di Gorizia - fino alla data in cui Gorizia potrà essere allacciata alla rete dei metanodotti in corso di completamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI - GAVA - CARLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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