Art. 3

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1226

In vigore dal 14 gen 1958
I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all' della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, ai tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.
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