Art. 3

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1198

In vigore dal 5 gen 1958
L' della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente: "La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell' della, presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso. Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono, essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1198#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo