Art. 1

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1198

In vigore dal 5 gen 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo comma dell' della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente: "L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente al rischi indicati nell', dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonchè la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell' nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura". Il terzo comma dell' della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è sostituito dal seguente: "Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente" .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1198#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo