Art. 8

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

In vigore dal 5 gen 1958
Le convenzioni del Ministero del tesoro con l'Ufficio - italiano dei cambi e con il Mediocredito per regolare le operazioni finanziarie previste dalla presente legge sono soggette all'imposta di bollo e saranno registrate con il pagamento dell'imposta fissa di registro di lire 800.
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