Art. 6

LEGGE 3 dicembre 1957, n. 1196

In vigore dal 5 gen 1958
In relazione alle somme trasferite allo Stato ai sensi del precedente il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito per il valore nominale fino a lire 60 miliardi, fruttanti interessi, a tasso non superiore a quello posto a carico del Mediocredito a norma dell', pagabili in rate semestrali posticipate al 1 gennaio e al 1 luglio di ogni anno. Con decreti dello stesso Ministro saranno determinati i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito nonchè il piano di rimborso di essi, da farsi mediante estrazione a sorte, a decorrere dal 1 gennaio 1963. Il termine ultimo per il rimborso dei certificati è fissato al 31 dicembre 1977. Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli della legge 19 dicembre 1952, n. 2356. I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.
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