Art. 3

LEGGE 29 novembre 1957, n. 1177

In vigore dal 18 dic 1957
Per titolari di pensioni, rendite od assegni, ai sensi dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692, si intendono i pensionati in possesso del libretto, certificato od altro titolo formale equipollente di pensione, rendita o assegno, rilasciato - secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti - dall'Istituto, Fondo speciale o Cassa competente ad erogare il predetto trattamento economico. I titolari di cui al comma precedente ed i rispettivi familiari aventi diritto ai sensi dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692, possono tuttavia beneficiare dell'assistenza sanitaria in forma indiretta per i casi di malattia verificatisi antecedentemente al rilascio del certificato od altro titolo formale di pensione, rendita o assegno, sempre che abbiano osservato le norme e modalità in atto presso i competenti Istituti previdenziali per l'assistenza sanitaria in forma indiretta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-11-29;1177#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo