Art. 2

LEGGE 29 novembre 1957, n. 1177

In vigore dal 18 dic 1957
Nei casi di pensioni ai superstiti e comunque di trattamenti di quiescenza indiretti e di reversibilità, i rapporti di parentela indicati nei punti 3) e 4) dell' della legge 19 gennaio 1942, n. 22, richiamata dal secondo comma dell' della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e nei punti c) e d) del secondo comma dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono riferiti al titolare del rapporto dal quale deriva il diritto ai predetti trattamenti di quiescenza.
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