Art. 3

LEGGE 9 novembre 1957, n. 1164

In vigore dal 15 dic 1957
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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