Art. 3
LEGGE 9 novembre 1957, n. 1164
In vigore dal 15 dic 1957
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-11-09;1164#art-3