Art. 2
LEGGE 9 novembre 1957, n. 1164
In vigore dal 15 dic 1957
Piena ed intera, esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-11-09;1164#art-2