Art. 2
In vigore dal 28 dic 1957
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-27;1163#art-2