Art. 2

In vigore dal 28 dic 1957
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1163#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a New York il 4 giugno 1954: 1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati; 2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo; 3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica. — Testo vigente | Portale Normativo