Art. 1
In vigore dal 28 dic 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti interazionali firmati a New York il 4 giugno 1954:
1) Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati;
2) Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo;
3) Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo alla importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-27;1163#art-1