Art. 3

LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1028

In vigore dal 20 nov 1957
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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