Art. 3
LEGGE 27 ottobre 1957, n. 1028
In vigore dal 20 nov 1957
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-27;1028#art-3