Art. 2
LEGGE 30 luglio 1957, n. 652
In vigore dal 22 ago 1957
La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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