Art. 1
LEGGE 30 luglio 1957, n. 652
In vigore dal 22 ago 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:
"I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-07-30;652#art-1