Art. 1

LEGGE 30 luglio 1957, n. 652

In vigore dal 22 ago 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente: "I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori".
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