Art. 16

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

In vigore dal 16 ago 1957
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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