Art. 16 · LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

Art. 16

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

In vigore dal 16 ago 1957
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 629 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57, aumentato di lire 3.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione anzidetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616#art-16