Art. 12

LEGGE 19 luglio 1957, n. 588

In vigore dal 11 ago 1957
Le tabelle A, B, C annesse alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, B e C allegate alla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-07-19;588#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo