Art. 10

LEGGE 19 luglio 1957, n. 588

In vigore dal 11 ago 1957
Coloro che conseguiranno la idoneità negli esami di concorso previsti dal precedente articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti, con la qualifica iniziale rispettiva, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.
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