Art. 1

LEGGE 8 luglio 1957, n. 578

In vigore dal 9 ago 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE E DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1957 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-07-08;578#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo