Art. 1
LEGGE 8 luglio 1957, n. 578
In vigore dal 9 ago 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE E DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n.
1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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